(massima n. 1)
Le scritture contabili dell'imprenditore, se regolarmente tenute, possono costituire elementi indiziari validi per la prova per presunzioni anche a favore dell'imprenditore che le abbia prodotte in giudizio, senza violare l'efficacia probatoria dettata dagli artt. 2709 e 2710 c.c.