Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 5438 del 29 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'applicazione delle norme comunitarie e della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE consente la coesistenza tra l'opposizione dei creditori sociali ex artt. 2503 e 2506 ter cod.civ., l’azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901 cod.civ., ed il rimedio previsto dall’art. 66 Legge Fallimentare per il curatore fallimentare.

(massima n. 2)

L'azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 cod.civ. può essere esperita nei confronti di un atto di scissione societaria, in quanto tale atto ha natura dispositiva e non si sovrappone alla tutela prevista dall'opposizione dei creditori ex artt. 2503 e 2506-ter c.c.

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