(massima n. 2)
In tema di ricorso per cassazione, non è sindacabile per vizio di motivazione l'ordinanza con la quale il giudice della cognizione si sia pronunciato in merito all'ammissibilità della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, qualora la sussistenza o insussistenza delle condizioni previste dalla legge sia fondata su una motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria in merito alla verifica delle risultanze fattuali e concretamente sussistenti, relative sia all'utilità della risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede, sia all'assenza di un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. (In motivazione, la Corte ha sottolineato che diverso e successivo è il giudizio di fattibilità del programma, la cui valutazione spetta eventualmente ai mediatori). (Rigetta, Corte Assise Appello Palermo, 14/03/2024)