(massima n. 1)
In tema di responsabilitā degli amministratori di societā, se il verificarsi della condizione risolutiva costituita dalla reintegrazione del capitale fa venire meno ex tunc lo scioglimento della societā ex art. 2484, comma 1, n. 4, cod. civ., non č neppure possibile, in questa ipotesi, ascrivere alcuna responsabilitā all'amministratore ai fini dell'accoglimento dell'azione proposta ex art. 2393 cod. civ. in ragione dell'omesso accertamento di tale causa di scioglimento e per la prosecuzione della gestione, ai sensi dell'art. 2485 e 2486 cod. civ., fermo restando che la mancanza di sollecitudine nella convocazione dell'assemblea puō costituire, ove dedotta in giudizio, causa di responsabilitā degli amministratori nei confronti della societā stessa.