Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 8069 del 25 marzo 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitą degli amministratori di societą di capitali per il compimento di atti gestori non conservativi dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, i criteri di liquidazione del danno previsti dall'art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall'art. 378, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019, costituiti dalla differenza dei netti patrimoniali e dal deficit patrimoniale, attengono ad una valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. e sono applicabili - a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio pił aderente alla realtą del caso concreto - anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore della citata norma.

(massima n. 2)

In tema di responsabilitą dell'amministratore per i danni cagionati alla societą amministrata, il principio della insindacabilitą del merito delle scelte di gestione (cd. business judgement rule), le quali possono eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, ma non come fonte di responsabilitą contrattuale nei confronti della societą, non si applica in presenza di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietą palese dell'iniziativa economica e, tantomeno, in caso di inequivoche violazioni di legge come, in particolare, nel caso di violazione di norme tributarie.

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