Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 36378 del 29 dicembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Il fallimento delle società di persone non determina lo scioglimento del vincolo sociale, poiché l'esclusione di diritto del socio che sia dichiarato fallito, prevista dall'art. 2288 c.c., applicabile alle società di fatto in virtù del disposto dell'art. 2297 c.c., tende a preservare la società "in bonis" dagli effetti dell'insolvenza personale del socio e non opera, quindi, nell'ipotesi in cui il fallimento del socio sia effetto di quello della società, in forza della responsabilità illimitata del primo per le obbligazioni della seconda.

(massima n. 2)

In tema di supersocietà di fatto, la circostanza che i singoli enti societari perseguano l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche in via di fatto, è indice contrario dell'esistenza del fenomeno "supersocietario", venendo in rilievo, piuttosto, quale prova dell'esistenza di una holding di fatto, nei cui confronti il curatore del fallimento della società che vi è sottoposta può eventualmente agire per farne valere le responsabilità ex art. 2497 c.c. e che può, altresì, fallire autonomamente ed in via principale su richiesta di uno dei soggetti legittimati, ove ne siano accertati i presupposti soggettivi e lo stato d'insolvenza rispetto a debiti alla stessa imputabili.

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