(massima n. 1)
In tema di licenziamento, per avere rilevanza disciplinare occorre che le condotte siano poste in essere nel corso del rapporto di lavoro (anche se non necessariamente in connessione con le mansioni svolte), diversamente non si configura neppure un obbligo di diligenza e/o di fedeltà ex artt. 2104 e 2105 c.c. e, quindi, una sua ipotetica violazione, l'unica che possa dare luogo ex art. 2106 c.c. a responsabilità disciplinare. Eventuali condotte costituenti reato, poste in essere prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, pur non avendo rilevanza disciplinare, possono integrare la giusta causa di recesso se idonee a ledere il vincolo fiduciario, sempre che intervenga una sentenza di condanna irrevocabile a rapporto ormai in atto. In tale ultima ipotesi, il giudice dovrà valutare se le condotte si rivelino incompatibili con il permanere del vincolo fiduciario. (Ciò posto, nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fatto corretta applicazione di tali principi, escludendo la rilevanza disciplinare dei fatti addebitati, perché assai risalenti, anche alla luce del fatto che l'irrevocabilità della sentenza di condanna era precedente all'instaurazione del rapporto di lavoro).