(massima n. 1)
Il rapporto di lavoro che si instaura fra l'universitą e i collaboratori esperti linguistici ha natura privatistica ed č pertanto sottratto all'obbligo di esclusivitą vigente nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, con la conseguenza che - in caso di violazione dello stesso - non si applica la disciplina della decadenza di cui agli artt. 60 e ss. del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (richiamati dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001), fermo restando che il prestatore di lavoro č comunque tenuto al rispetto delle prescrizioni di diligenza e fedeltą di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.