(massima n. 1)
In tema di procedimento disciplinare, a norma dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, la previa contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore la sua immediata difesa. Invero, la contestazione disciplinare deve delineare l'addebito cosė come individuato dal datore di lavoro e tracciare i contorni della condotta ritenuta disciplinarmente rilevante, in modo tale da perimetrare anche l'ambito dell'attivitā difensiva del lavoratore, salva la successiva verifica da parte del giudice dell'idoneitā della condotta contestata a costituire giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso; devono dunque essere fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella loro materialitā, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque violazioni dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ. In particolare, la contestazione inviata al lavoratore, pur senza essere analitica, deve contenere l'esposizione dei dati e degli aspetti essenziali del fatto materiale posto a base del licenziamento, restando la verifica della sussistenza del requisito anzidetto rimessa al giudice del merito, il cui apprezzamento, se congruamente e correttamente motivato, č incensurabile in sede di legittimitā (Nel caso di specie, riaffermati gli enunciati principi, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso di parte datoriale, ha cassato con rinvio la sentenza gravata in quanto, nella circostanza, la corte del merito, nell'apprezzare la sussistenza del requisito della specificitā della contestazione, aveva omesso di considerare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se al lavoratore fossero state effettivamente fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialitā, il fatto o i fatti addebitati, avuto anche riguardo al contesto in cui tali fatti si erano concretamente svolti).