Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 11154 del 28 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Lo svolgimento di altre attivitą da parte del dipendente durante l'assenza per malattia, se da un lato mette in pericolo l'adempimento dell'obbligazione principale del lavoratore, per la possibile o probabile protrazione dello stato di malattia, dall'altro integra violazione degli obblighi di diligenza e fedeltą e dei doveri di correttezza e buona fede; la relativa valutazione, trattandosi di illecito di pericolo e non di danno, č costituita da un giudizio ex ante, riferito al momento in cui č stato tenuto il comportamento contestato, e ha per oggetto la potenzialitą del pregiudizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato illegittimo - per sproporzione tra la sanzione e l'infrazione disciplinare - il licenziamento comminato, a un lavoratore infortunatosi al braccio, in ragione dello svolgimento di un'attivitą ludica durante l'assenza per malattia, sulla scorta dell'accertamento che la serie variegata di attivitą compiute senza alcun tutore o fasciatura ne aveva esposto a rischio di peggioramento le condizioni di salute, tenuto conto delle prescrizioni mediche che indicavano il riposo e l'immobilizzazione dell'arto).

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