Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 23024 del 22 agosto 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il risarcimento del danno da diffamazione non può essere diminuito, ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ragione della provocazione da parte della persona offesa, poiché la determinazione di tenere la condotta illecita, da parte del danneggiante, costituisce causa autonoma dell'evento lesivo, il quale, per contro, non può ritenersi legato al fatto della provocazione da una connessione rispondente ad un principio di regolarità causale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, a fronte della lesione della reputazione artistica di un musicista, perpetrata attraverso affermazioni inserite nel sito internet del suo gruppo musicale, aveva escluso la possibilità di ridurre il risarcimento in ragione di una serie di dedotte provocazioni, tra cui la violazione di un marchio nella titolarità dei ricorrenti).

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