(massima n. 2)
In caso di nullitā del contratto intercorso tra le parti, non č possibile attribuire un inadempimento contrattuale al professionista e, pertanto, deve essere applicato il diverso termine relativo alle ipotesi di responsabilitā extracontrattuale per la domanda risarcitoria. Se la Corte territoriale non prende in considerazione la domanda di risarcimento da fatto illecito extracontrattuale, con conseguente applicazione degli artt. 2043 e 2947 cod. civ., si verifica un errore nella valutazione delle conclusioni della parte ricorrente.