Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 5775 del 4 marzo 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva e si fonda sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non su una presunzione di colpa del custode; tale responsabilità può essere esclusa dalla prova del caso fortuito o dalla dimostrazione della rilevanza causale delle condotte del danneggiato o di un terzo caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 cod. civ.

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