(massima n. 1)
La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva e si fonda sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non su una presunzione di colpa del custode; tale responsabilità può essere esclusa dalla prova del caso fortuito o dalla dimostrazione della rilevanza causale delle condotte del danneggiato o di un terzo caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 cod. civ.