(massima n. 1)
La denuncia dei vizi della cosa venduta, ai sensi degli artt. 1492 e 1495 c.c., non richiede un'esposizione dettagliata, potendo essere generica purché renda il venditore edotto che il compratore ha riscontrato vizi che rendono la cosa inidonea all'uso cui č destinata o ne diminuiscono apprezzabilmente il valore.