Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 30932 del 25 novembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La denuncia dei vizi della cosa venduta, ai sensi degli artt. 1492 e 1495 c.c., non richiede un'esposizione dettagliata, potendo essere generica purché renda il venditore edotto che il compratore ha riscontrato vizi che rendono la cosa inidonea all'uso cui č destinata o ne diminuiscono apprezzabilmente il valore.

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