(massima n. 1)
L'azione di risarcimento danni conseguente alla garanzia per vizi della cosa venduta è disciplinata dagli artt. 1490 e segg. c.c. e non può essere qualificata come vendita di "aliud pro alio", quando i vizi del bene siano sanabili e non precludano in modo assoluto e definitivo l'uso abitativo a cui l'acquirente ha destinato l'immobile. La natura dolosamente occulta dei vizi sospende il termine di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. fino alla scoperta del vizio.