Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 25747 del 26 settembre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di garanzia per vizi redibitori, affinché possa riscontrarsi un vizio che dia diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, è necessario che il difetto incida in modo apprezzabile sul valore economico della cosa venduta o ne renda l'uso inidoneo. Imperfezioni insignificanti o che non influiscono sostanzialmente sull'uso o sul valore del bene non rientrano nell'ambito della garanzia ex art. 1490 c.c.

(massima n. 2)

La garanzia per i vizi postula che nella cosa venduta sussistano imperfezioni concernenti il processo di produzione, di fabbricazione e di formazione, che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, non ricorrendone, per converso, i presupposti allorché vi siano imperfezioni che non interessino la natura della cosa compravenduta.

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