(massima n. 1)
In tema di estorsione, l'aggravante, soggettiva, di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3), cod. pen., puō concorrere con quella, oggettiva, dell'utilizzo di metodo mafioso, di cui all'art. 416 bis.1., nel caso in cui il delitto sia commesso, con minaccia "silente", da soggetto appartenente ad associazione di tipo mafioso, posto che la prima circostanza č funzionale a sanzionare la maggiore pericolositā individuale dimostrata dall'associato che abbia consumato l'ulteriore delitto, mentre la seconda č volta a punire la maggior capacitā intimidatoria di condotte realizzate attraverso l'evocazione della capacitā criminale dell'associazione mafiosa, potendo essere agita anche da chi non č associato.