(massima n. 1)
Integra il delitto di estorsione, e non quello di violenza privata, la condotta di chi costringe un imprenditore, con violenza o minaccia, ad effettuare un'assunzione non necessaria, sussistendo tanto il requisito dell'ingiusto profitto per la persona indebitamente assunta, quanto quello del danno per la vittima, implicito nell'essere, la stessa, costretta all'assunzione di una persona, in spregio alla propria autonomia negoziale e in assenza di qualsiasi vantaggio economico.