(massima n. 1)
Alla vendita di animali si applica la disciplina della vendita di cose mobili ne consegue che all'acquirente spetta, sia in base all'art. 1476 c.c. che all'art. 130 del codice del consumo, anche la garanzia per i vizi non evidenti o facilmente riconoscibili, la quale comporta il diritto del compratore di scegliere fra la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che, in fattispecie relativa alla vendita di un cucciolo di cane, aveva escluso l'operativitą della garanzia quanto al difetto della coda e di un testicolo mentre l'aveva invece riconosciuta con riguardo alle altre patologie genetiche occulte).