(massima n. 1)
I crediti risarcitori scaturenti dall'evizione, che effettivamente vanno fatti valere in sede fallimentare, non sono quelli del terzo acquirente, bensì quelli maturati dall'aggiudicatario, il quale nell'esecuzione individuale può chiederne il ristoro al creditore procedente e in quella concorsuale può insinuarsi al passivo, in rispondenza all'esigenza dell'ordinamento che le relative voci ricadano su chi ha dato causa a un acquisto inefficace. Al terzo acquirente in executivis del bene che già non fosse nel patrimonio dell'alienante, è applicabile per analogia la regola, fissata dall'art. 2921 c.c., secondo cui egli può ripetere il prezzo non ancora distribuito e, se la distribuzione è già avvenuta, può ripetere da ciascun creditore la parte che ha riscosso.