(massima n. 1)
Gli artt. 1490 e 1492 cod. civ. in tema di azione redibitoria vanno interpretati con riferimento al principio generale di cui all'art. 1455 cod. civ., con la conseguenza che l'esercizio dell'azione č legittimato soltanto da vizi concretanti inadempimento di non scarsa importanza, i quali sono da individuare in funzione della loro capacitā di rendere la cosa inidonea all'uso cui era destinata, secondo apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.