Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3716 del 9 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli artt. 1490 e 1492 cod. civ. in tema di azione redibitoria vanno interpretati con riferimento al principio generale di cui all'art. 1455 cod. civ., con la conseguenza che l'esercizio dell'azione č legittimato soltanto da vizi concretanti inadempimento di non scarsa importanza, i quali sono da individuare in funzione della loro capacitā di rendere la cosa inidonea all'uso cui era destinata, secondo apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.