(massima n. 1)
La condotta di chi, mediante violenza o minaccia, allontani un offerente da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private può integrare non solo il reato di turbativa d'asta, di cui all'art. 353 cod. pen., ma anche quello di estorsione, ai sensi dell'art. 629 cod. pen., se determina un danno patrimoniale derivante dalla perdita di una seria e consistente possibilità di ottenere un risultato utile.