(massima n. 1)
Il delitto di minaccia aggravata, anche nell'attuale formulazione successiva alla riforma varata dal D.Lgs. n. 150/2022, č procedibile d'ufficio se la minaccia č fatta in uno dei modi di cui all'art. 339 c.p., ossia anche con un'arma, dovendo considerarsi tale il dissuasore elettrico o "taser".