Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 28291 del 4 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

I raggiri, gli artifici, le menzogne, la reticenza maliziosa sono causa di annullamento del negozio giuridico quando siano stati tali da indurre in errore l'altro contraente, cosė da determinare il vizio della volontā. In tal caso il dolo si presenta come fattore determinante, nel senso che il contratto non sarebbe stato concluso senza l'uso dei mezzi illeciti e, conseguentemente, il vizio di volontā che č stato determinante diventa causa di annullamento del contratto.

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