Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 17988 del 1 luglio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di annullamento del contratto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1439 e 1440 c.c., il dolus causam dans, senza il quale l'altra parte non avrebbe contrattato, si distingue dal dolus incidens, che influisce sulle condizioni della contrattazione, senza essere determinante del consenso e che non comporta l'invalidità del contratto, ma può dar luogo solo alla riparazione dei danni, cosicché, in caso di raggiro incidente solo sulla quantificazione del prezzo, il contratto di vendita non può essere annullato.

(massima n. 2)

Affinché si produca l'annullamento del contratto, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne, che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e quindi sulla prestazione del consenso di quest'ultima.

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