(massima n. 1)
In tema di compravendita immobiliare, l'errore circa la potenzialità edificatoria di un terreno può configurarsi come errore essenziale su una qualità dell'oggetto del contratto solo se le parti hanno concluso il contratto ignorando la vera natura del bene. Tuttavia, se la destinazione urbanistica del terreno risultava già nota e precludeva le possibilità edificatorie, l'errore sull'edificabilità non è configurabile né riconoscibile, soprattutto se il fatto che ostacola la costruzione è pubblicato su fonti ufficiali facilmente accessibili come il Bollettino Ufficiale Regionale.