Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 20331 del 23 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di compravendita immobiliare, l'errore circa la potenzialità edificatoria di un terreno può configurarsi come errore essenziale su una qualità dell'oggetto del contratto solo se le parti hanno concluso il contratto ignorando la vera natura del bene. Tuttavia, se la destinazione urbanistica del terreno risultava già nota e precludeva le possibilità edificatorie, l'errore sull'edificabilità non è configurabile né riconoscibile, soprattutto se il fatto che ostacola la costruzione è pubblicato su fonti ufficiali facilmente accessibili come il Bollettino Ufficiale Regionale.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.