(massima n. 1)
In tema di nullitą negoziali, ove in sede di legittimitą ne venga contestato il mancato rilievo ufficioso - come pure nel caso in cui si censuri la declaratoria della tardivitą della relativa domanda - occorre dedurre, a pena di inammissibilitą della censura per difetto di specificitą, anche l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare la nullitą.