Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 30505 del 3 novembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di nullitą negoziali, ove in sede di legittimitą ne venga contestato il mancato rilievo ufficioso - come pure nel caso in cui si censuri la declaratoria della tardivitą della relativa domanda - occorre dedurre, a pena di inammissibilitą della censura per difetto di specificitą, anche l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare la nullitą.

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