Cassazione penale Sez. III sentenza n. 31846 del 1 aprile 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

La "messa alla prova", di cui all'art. 168-bis del Codice penale, può essere concessa anche se l'imputato non paga, in tutto in parte, il debito fiscale (nel caso di specie, omesso versamento IVA). Infatti, il giudice può concederla discrezionalmente, tenendo anche conto delle condizioni economiche dell'interessato.

(massima n. 2)

Il Procuratore generale presso la Corte di appello è legittimato ad impugnare con ricorso per cassazione, per i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., l'ordinanza di ammissione alla prova di cui all'art. 464-bis cod. proc. pen., se tale ordinanza non gli è stata comunicata, unitamente alla sentenza di estinzione del reato

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