(massima n. 2)
La responsabilitą indiretta della compagnia assicuratrice per il fatto illecito del sub-agente, fondata sul nesso di occasionalitą necessaria tra le incombenze di quest'ultimo e il danno subito dal terzo, sussiste quando le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo.