(massima n. 1)
In tema di concordato in appello, le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacitą di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 317-bis cod. pen., disposte in perpetuo nonostante, con riguardo all'entitą della pena principale concordata, la normativa "ratione temporis" vigente ne prevedesse l'applicazione solo temporanea, costituiscono pene illegali, con la conseguente necessitą, da parte della Corte di cassazione, di annullare con rinvio la sentenza impugnata "in parte qua", affinché il giudice di appello, fermo restando il contenuto del concordato, provveda alla rideterminazione della loro durata secondo i parametri dettati dall'art. 133 cod. pen.