(massima n. 3)
Ai fini della configurabilitā del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo puō essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale č sicuramente rivelatrice della volontā di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. Nč si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad un onere probatorio, bensė ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per il giudice o che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento.