(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilitą per la particolare tenuitą del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato. Tuttavia, tale parametro non potrą di per sé solo rendere di particolare tenuitą un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzato solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entitą dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., posto che la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, deve essere caratterizzata da un'offensivitą minima.