(massima n. 1)
Ai fini del riconoscimento della particolare tenuitą del fatto, la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato per acquisire rilievo, deve riferirsi allo specifico fatto di reato commesso e non ad una generica attitudine al rispetto, da parte dell'imputato, del bene-interesse tutelato dalla norma penale ed in ogni caso non potrą di per sé sola, rendere di particolare tenuitą un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entitą dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma 1, c.p.