(massima n. 1)
Ai fini dell'applicabilitā della causa di esclusione della punibilitā per particolare tenuitā del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., č necessario valutare complessivamente la vicenda, inclusi elementi come l'assenza di resipiscenza dell'imputato, ma non č necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti dall'art. 133, primo comma, cod. pen., essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti.