(massima n. 1)
In tema di furto in abitazione, il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131 bis c.p. per particolare tenuità del fatto non può essere applicato quando il reato prevede una pena detentiva superiore ai limiti edittali indicati dall'art. 131 bis c.p. (minimo inferiore a due anni e massimo inferiore a cinque anni). Pertanto, nel caso di furto in abitazione, previsto dall'art. 624 bis c.p., poiché il limite minimo di pena detentiva è di tre anni e il limite massimo è di sei anni, non è possibile dichiarare il non doversi procedere per particolare tenuità del fatto. La sentenza contraria deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.