(massima n. 1)
La condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, anche quando sia meramente anticipatoria di un effetto necessitato dalla legge, non può giustificare, di per sé sola, l'applicabilità dell'art. 131-bis, cod. pen., potendo essere valorizzata solo come ulteriore criterio, accanto a quelli di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa.