Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14676 del 31 maggio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. n. 28 del 2010, per il valido conferimento del potere di rappresentanza è necessario che il rappresentante sia munito di tutti i poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi e sia a conoscenza di tutte le circostanze di fatto rilevanti per l'utile esperimento del procedimento stesso, mentre non è necessario che la procura contenga un espresso e specifico riferimento alla controversia oggetto di mediazione, né che venga conferita caso per caso.

(massima n. 2)

In tema di mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, ciascuna delle parti può, con un'unica procura, conferire a un soggetto il potere di rappresentarla nei procedimenti di mediazione relativi a plurime controversie, atteso che richiedere che la procura sia conferita in relazione a una specifica lite comporterebbe un aggravio, non previsto dalla legge, per l'accesso alla tutela giurisdizionale.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.