(massima n. 1)
La domanda di risoluzione del contratto per una delle cause previste dagli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c. non preclude alla parte adempiente l'esercizio della facoltą di recesso ai sensi dell'art. 1385 c.c., con conseguente ritenzione della caparra confirmatoria versata, poiché dette domande hanno una minore ampiezza rispetto a quella di risoluzione.