(massima n. 1)
Nel caso di leasing traslativo a cui non sia ratione temporis applicabile la disciplina di cui alla l. n. 124 del 2017 (per essere intervenuta la risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore anteriormente alla relativa entrata in vigore), è legittima la clausola penale con la quale il risarcimento è parametrato al cosiddetto interesse positivo (cioè, all'utilità che il concedente avrebbe tratto dalla fisiologica esecuzione del contratto), fermo restando il potere di riduzione del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 1526, comma 2, e 1384 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto "equa" - e, dunque, insuscettibile di riduzione ex art. 1526, comma 2, c.c. - la clausola penale che prevedeva, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, l'attribuzione al concedente di un importo pari all'ammontare dei canoni scaduti e a scadere, nonché del prezzo dell'opzione d'acquisto, con obbligo per il percipiente di procedere alla vendita del bene e al versamento del ricavato all'utilizzatore).