(massima n. 1)
In caso di leasing traslativo, è applicabile in via analogica la disciplina dettata dall'art. 1526 cod. civ. nella vendita con riserva di proprietà. Pertanto, l'utilizzatore è obbligato alla restituzione del bene e il concedente alla restituzione delle rate riscosse, avendo però diritto ad un equo compenso per la concessione in godimento del bene e il suo deprezzamento d'uso, oltre al risarcimento del danno. La clausola penale che risulta manifestamente eccessiva, in conseguenza del cumulo tra acquisizione dei canoni riscossi e mantenimento della proprietà del bene, deve essere ridotta dal giudice anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 1384 cod. civ.