(massima n. 2)
In materia di clausola penale, la prestazione posta a carico della parte inadempiente ai sensi dell'articolo 1283 c.c. è soggetta all'applicazione della disciplina generale dell'oggetto del contratto, sicché può essere determinata o determinabile sulla base di un criterio predeterminato, quantunque la determinazione possa aver luogo soltanto ex post, in un momento successivo al consumarsi dell'inadempimento.