(massima n. 1)
La causa di esclusione della punibilitā per particolare tenuitā del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., č applicabile anche al reato di evasione. Per la configurabilitā di tale causa la valutazione deve essere complessa e congiunta, considerando le modalitā della condotta, il grado di colpevolezza desumibile dalle stesse e l'entitā del danno o del pericolo, tenendo conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., di tutte le peculiaritā della fattispecie concreta