(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā della causa di esclusione della punibilitā per particolare tenuitā del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuitā richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiaritā della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalitā della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entitā del danno o del pericolo. Ciō che č necessario č una equilibrata considerazione di tutte le peculiaritā della fattispecie concreta in quanto č la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore. Pertanto, in tema di non punibilitā per la particolare tenuitā del fatto, il giudice č tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravitā, l'entitā del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile.