(massima n. 1)
In tema di esclusione della punibilitą per particolare tenuitą del fatto, le modifiche apportate all'art. 131-bis cod. pen. dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, operano retroattivamente, derivandone che, in relazione ai procedimenti definiti con sentenza emessa in data anteriore all'entrata in vigore delle predette modifiche, la Corte di cassazione deve verificare direttamente l'applicabilitą dell'istituto nel giudizio di legittimitą, senza disporre il rinvio del processo nella sede di merito.