(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis c.p. ad opera del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sè sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133 c.p., comma 1.