Cassazione penale Sez. II sentenza n. 51264 del 16 novembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis c.p. ad opera del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sè sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133 c.p., comma 1.

(massima n. 2)

L'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., come novellato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 in ragione della natura sostanziale dell'istituto, oltre ad essere questione deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità in quanto non proponibile in precedenza, può essere rilevata dalla Corte anche di ufficio ex art. 609 c.p.p., comma 2, pur in caso di ricorso inammissibile.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.