Cassazione civile Sez. III sentenza n. 25221 del 24 agosto 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il mandato conferito anche nell'interesse di un terzo non rientra nello schema del contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c. e, pertanto, non attribuisce a quest'ultimo, in assenza di uno specifico patto tra mandante e mandatario, il diritto a pretenderne l'esecuzione dal mandatario, producendo unicamente l'effetto dell'irrevocabilitą ex art. 1723, comma 2, c.c.; in mancanza di specifica clausola contrattuale, dunque, il mandatario all'incasso non assume alcuna obbligazione nei confronti del terzo, atteso che, eseguendo il mandato, adempie soltanto l'obbligazione assunta nei confronti del mandante. (Nella specie, con riguardo alla revoca asseritamente ingiustificata, da parte di un correntista, dell'ordine di bonifico in favore di un terzo, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che a quest'ultimo spettasse qualsivoglia azione - contrattuale o extracontrattuale - nei confronti dell'istituto di credito mandatario, competendogli unicamente la tutela contro l'inadempimento del mandante, afferente al rapporto negoziale intercorso con quest'ultimo).

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