(massima n. 1)
In tema di reati di maltrattamenti e lesioni, aggravati ai sensi dell'art. 61, n. 11-quinquies, c.p., (nel caso di specie, realizzate dall'impoutato ai danni della moglie e alla presenza dei figli minorenni, con condotta protrattasi lungo l'intero arco della relativa convivenza), il beneficio della non menzione è fondato sul principio dell'"emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato: persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 c.p.