Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 12727 del 16 febbraio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reati di maltrattamenti e lesioni, aggravati ai sensi dell'art. 61, n. 11-quinquies, c.p., (nel caso di specie, realizzate dall'impoutato ai danni della moglie e alla presenza dei figli minorenni, con condotta protrattasi lungo l'intero arco della relativa convivenza), il beneficio della non menzione è fondato sul principio dell'"emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato: persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 c.p.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.