(massima n. 1)
In tema di maltrattamenti in famiglia, qualora alcune delle condotte vessatorie siano state poste in essere prima dell'entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n. 69, ed altre in epoca successiva, e solo le prime siano state perpetrate al cospetto di un minore, non trova applicazione la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen., introdotta da tale legge, ma quella, previgente, di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod. pen.