(massima n. 1)
Integra il delitto di peculato, e non quello di truffa aggravata dall'abuso di poteri inerenti una pubblica funzione, la condotta del curatore fallimentare che richieda ai debitori della fallita di effettuare i versamenti delle somme dagli stessi dovute sul conto personale a lui intestato, anziché su quello della procedura fallimentare, in quanto č in ragione dell'ufficio pubblico ricoperto che l'agente ha la possibilitą di conseguire l'oggetto dell'appropriazione.