(massima n. 2)
Nel reato di estorsione, la stessa nozione di minaccia implica proprio che sia rimessa alla vittima del reato la scelta della condotta ultima da adottare, ma nella consapevolezza che ove questa dovesse essere diversa da quella rappresentata e pretesa dal soggetto attivo, si avrebbe la conseguenza del male ingiusto prospettato. Proprio da tale caratteristica - tipica della minaccia - discende che l'estorsione è un reato per la cui perpetrazione è richiesta la cooperazione della vittima mediante la coartazione della sua volontà. Da ciò discende che la rimessione al soggetto passivo della scelta finale della condotta da adottare non è considerazione cui poter fare ricorso al fine di escludere la sussistenza della minaccia e - con essa - dell'estorsione. Nè si può ritenere che il reato de quo richieda un ulteriore requisito, individuato in una particolare condizione soggettiva della persona offesa, qualificabile come una peculiare condizione di debolezza dovuta al contesto economico di appartenenza e all'ambiente di provenienza: invero, ciò che ammanta di rilevo penale la condotta, sta nel comportamento del datore di lavoro che coarta il lavoratore nel senso di accettare condizioni di lavoro inique e deteriori dietro la minaccia dell'interruzione del rapporto di lavoro, restando indifferente il contesto socio-ambientale-familiare in cui tale coartazione viene attuata.